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Organizzare una manifestazione sportiva competitiva su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Descrizione

Organizzare una manifestazione sportiva competitiva su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Le manifestazioni sportive su strada di carattere agonistico prevedono lo svolgersi di una gara, intesa come la competizione con carattere agonistico tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente svolte su aree pubbliche o su strade di uso pubblico. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.

Il carattere agonistico della manifestazione richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati
  • esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.

Queste manifestazioni si distinguono in:

  • gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale
  • gare con veicoli a motore.

Organizzare un una manifestazione sportiva, è un'ottima opportunità per coniugare divertimento, attività fisica e promozione del territorio.

Queste manifestazioni rientrano pertanto tra quelle definite dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9.

Chi vuole organizzare una manifestazione sportiva su strada di carattere agonistico deve presentare domanda di autorizzazione come previsto dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 1.

Approfondimenti

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

L’occupazione delle aree stradali e dei marciapiedi deve avvenire nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Codice della strada" quindi, per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'ordinanza di disciplina della circolazione.

Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente all'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.

Sono escluse le attività:

  • che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
  • di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a due metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
  • di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi sei metri nel caso di stativi e otto metri nel caso di torri
  • di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.

Chi intende organizzare una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre a chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l'evento, deve darne preavviso al questore almeno tre giorni prima della data di inizio (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 18).

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso Se si intende effettuare qualche cambiamento è necessario presentare una nuova comunicazione al Questore nel rispetto dei tempi di legge.

Il modulo per il preavviso di pubblica manifestazione è disponibile sul sito internet della Polizia di Stato.

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al nulla osta dell'ente proprietario della strada o area pubblica (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 2).

Per lo svolgimento delle manifestazioni  relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per consentire la formulazione del programma delle competizioni che verrà reso noto entro il mese di febbraio dell'anno successivo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il nulla osta è concesso se le competizioni non creano gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario e previo parere preventivo del CONI, necessario al riconoscimento del carattere sportivo delle competizioni.

Il parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionisti indicati dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 60, purchè la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che deve coprire anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni causati alle strade e alle relative attrezzature (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 6).

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, unitamente a rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori.

Il collaudo può essere omesso quando non si tratta di gare di velocità ma di gare di regolarità per le quali non è ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico. Il collaudo è invece sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 4).

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